Note legali

Condizioni generali di vendita

Rohrline · Titolari Ing. Michael Traxler e Leopold Perutka
Gewerbering 19/1/6, 3484 Grafenwörth, Austria
Telefono +43 664 1203063 · E-mail office@rohrline.at · www.rohrline.at

Versione agosto 2026 – per forniture e prestazioni nei rapporti commerciali con imprenditori. La presente versione sostituisce tutte le versioni precedenti.

§ 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito CGV) si applicano a tutte le offerte, vendite, forniture e altre prestazioni di Rohrline (di seguito Venditore) nei confronti di imprenditori ai sensi del § 1 UGB, di persone giuridiche di diritto pubblico nonché di patrimoni speciali di diritto pubblico (di seguito Acquirente).

1.2 Il Venditore fornisce esclusivamente a imprenditori. Non vengono conclusi affari con consumatori ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori. Con il proprio ordine l'Acquirente garantisce di concludere l'affare nell'ambito dell'esercizio della propria impresa.

1.3 Con il conferimento di un ordine, e comunque al più tardi con l'accettazione della merce o della prestazione, l'Acquirente riconosce integralmente le presenti CGV. Esse si applicano, nella versione vigente al momento della conclusione del contratto, anche a tutti gli affari futuri con il medesimo Acquirente, senza necessità di un nuovo richiamo.

1.4 Alle condizioni contrattuali dell'Acquirente si oppone espressamente. Esse non diventano parte del contratto neppure se il Venditore non vi si oppone separatamente, se fornisce essendone a conoscenza o se accetta un ordine senza riserve. Le condizioni dell'Acquirente valgono solo nella misura in cui il Venditore ne abbia espressamente accettato la validità nel singolo caso e in forma testuale.

1.5 Modifiche e integrazioni delle presenti CGV nonché altri accordi in deroga richiedono, per la loro efficacia, la forma testuale. È forma testuale ai sensi delle presenti CGV anche l'e-mail. Le promesse verbali di collaboratori o rappresentanti sono vincolanti solo previa conferma scritta della direzione.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

2.1 Le offerte del Venditore sono senza impegno e non vincolanti, salvo che siano espressamente indicate come vincolanti. Le offerte indicate come vincolanti sono valide, salvo diversa indicazione, quattordici giorni di calendario dalla data dell'offerta.

2.2 L'ordine dell'Acquirente costituisce una proposta contrattuale vincolante. Il contratto si perfeziona solo con la conferma d'ordine del Venditore in forma testuale o con l'effettiva esecuzione della fornitura. Per il contenuto e l'estensione della fornitura è determinante esclusivamente la conferma d'ordine.

2.3 Le indicazioni contenute in cataloghi, brochure, listini prezzi, sul sito web e in altri mezzi pubblicitari sono indicazioni orientative non vincolanti e non costituiscono un accordo sulle caratteristiche. Le tolleranze commerciali usuali di misura, peso, spessore di parete e lunghezza secondo le norme pertinenti si intendono concordate. In caso di fatturazione secondo il peso teorico sono determinanti i pesi normalizzati.

2.4 Eccedenze o difetti di fornitura fino al dieci percento della quantità ordinata sono commercialmente usuali e ammessi per la merce vincolata al laminatoio e per la merce su ordinazione. Viene fatturata la quantità effettivamente consegnata.

2.5 La consulenza tecnica e le raccomandazioni d'impiego avvengono secondo scienza e coscienza, ma senza impegno e con esclusione di ogni responsabilità. La scelta della merce, la verifica della sua idoneità allo scopo d'uso previsto dall'Acquirente nonché il rispetto delle pertinenti prescrizioni tecniche, amministrative e normative competono esclusivamente all'Acquirente.

§ 3 Prezzi

3.1 Tutti i prezzi si intendono in euro, netti franco magazzino o franco stabilimento del fornitore a monte, IVA esclusa, imballaggio, trasporto, carico, assicurazione, dazi e oneri amministrativi esclusi. L'IVA viene indicata separatamente nella misura di legge.

3.2 Le spese di trasporto sono a carico dell'Acquirente. Solo se nell'offerta o nella conferma d'ordine è espressamente concordato franco domicilio o trasporto incluso, le spese di trasporto sono comprese nel prezzo. Tale accordo vale di volta in volta solo per il singolo ordine e non fonda alcun diritto per ordini successivi.

3.3 Sovrapprezzi di lega, rottame ed energia nonché altri sovrapprezzi usuali del settore vengono fatturati secondo le quotazioni vigenti il giorno della consegna, salvo che sia stato espressamente concordato un prezzo fisso.

3.4 Se tra la conclusione del contratto e il termine di consegna concordato intercorrono più di quattro mesi, il Venditore ha diritto di trasferire all'Acquirente aumenti comprovati dei costi di acquisto, energia, trasporto o manodopera nonché variazioni dei tassi di cambio. Se l'aumento supera il dieci percento del prezzo concordato, all'Acquirente spetta un diritto di recesso relativamente alla fornitura interessata, da esercitarsi entro sette giorni di calendario dalla comunicazione in forma testuale.

3.5 Per gli ordini con valore netto inferiore a 250 euro viene fatturato un supplemento per quantità minima di 25 euro.

§ 4 Condizioni di pagamento, acconti e mora

4.1 Salvo diverso accordo nella conferma d'ordine, valgono le seguenti condizioni di pagamento:

Caso

Condizione di pagamento

Nuovi clienti e clienti con informazioni creditizie insufficienti

Pagamento anticipato dell'intero importo della fattura prima della consegna, indipendentemente dal valore dell'ordine.

Clienti abituali, valore dell'ordine inferiore a 50.000 euro

30 giorni netti dalla data della fattura, senza alcuna deduzione.

Clienti abituali, valore dell'ordine da 50.000 euro

30 percento di acconto alla conferma d'ordine, saldo alla consegna senza deduzione.

4.2 È considerato nuovo cliente un Acquirente fino al saldo integrale delle sue prime tre fatture. Il Venditore ha inoltre il diritto, in qualsiasi momento e anche in caso di rapporto commerciale in corso, di richiedere il pagamento anticipato qualora un'informazione creditizia evidenzi un maggior rischio di insolvenza, qualora i termini di pagamento siano stati ripetutamente superati o qualora il saldo aperto superi un limite di credito stabilito dal Venditore.

4.3 Il Venditore inizia l'approvvigionamento, la produzione o la predisposizione della merce solo dopo il ricevimento integrale del pagamento anticipato o dell'acconto concordato. Se il relativo pagamento subisce ritardi, i termini di consegna promessi si spostano di conseguenza, senza che ne derivino diritti per l'Acquirente.

4.4 Se è concordato un acconto, il saldo è dovuto senza deduzione alla consegna. Il Venditore ha il diritto di trattenere la consegna o la spedizione della merce fino al ricevimento integrale del saldo.

4.5 Non vengono concessi sconti di cassa, ribassi o altre deduzioni. Le fatture sono dovute senza alcuna deduzione. Una deduzione comunque effettuata vale come pagamento parziale e lascia impregiudicato il saldo residuo aperto con le relative conseguenze della mora.

4.6 I pagamenti devono essere effettuati senza spese sul conto indicato in fattura. Il pagamento si considera avvenuto solo con l'accredito senza riserve su tale conto. Assegni e cambiali vengono accettati solo pro solvendo e previo accordo separato; tutte le spese relative sono a carico dell'Acquirente.

4.7 In caso di mora nel pagamento, gli interessi moratori ammontano a 9,2 punti percentuali oltre il tasso di riferimento ai sensi del § 456 UGB. Inoltre l'Acquirente è tenuto all'importo forfettario di 40 euro per spese di recupero ai sensi del § 458 UGB nonché al rimborso di tutte le ulteriori spese adeguate di sollecito, incasso e azione legale. Resta riservata la richiesta di un danno ulteriore.

4.8 Qualora l'Acquirente sia in mora con un pagamento, tutti i crediti aperti del Venditore derivanti dal rapporto commerciale diventano immediatamente esigibili. I termini di pagamento concessi decadono.

4.9 Qualora dopo la conclusione del contratto il Venditore venga a conoscenza di circostanze che facciano apparire non più garantita la solvibilità dell'Acquirente, in particolare mora nel pagamento, informazione creditizia negativa, protesto di cambiale o assegno, procedura esecutiva o apertura di una procedura d'insolvenza, il Venditore ha il diritto di eseguire le forniture ancora in sospeso solo contro pagamento anticipato o prestazione di garanzia, di trattenere le forniture aperte e, previa fissazione di un congruo termine supplementare, di recedere dal contratto.

4.10 L'Acquirente è autorizzato alla compensazione solo con controcrediti accertati giudizialmente con sentenza passata in giudicato o riconosciuti dal Venditore in forma testuale. È escluso l'esercizio di un diritto di ritenzione. La rivendicazione di diritti di garanzia non autorizza l'Acquirente a trattenere il prezzo di acquisto.

4.11 I pagamenti dell'Acquirente, indipendentemente da una diversa destinazione, vengono imputati dapprima alle spese, poi agli interessi e infine al credito aperto di volta in volta più risalente.

§ 5 Consegna, spedizione e passaggio del rischio

5.1 La consegna avviene franco magazzino del Venditore o franco stabilimento del fornitore a monte. La spedizione avviene a spese e rischio dell'Acquirente.

5.2 Il rischio del perimento fortuito e del deterioramento fortuito passa all'Acquirente con la consegna della merce al vettore, allo spedizioniere o ad altra persona incaricata dell'esecuzione della spedizione, e comunque al più tardi con l'uscita dal magazzino. Ciò vale anche qualora sia stato concordato franco domicilio o trasporto incluso. L'assunzione delle spese di trasporto da parte del Venditore non incide sul momento del passaggio del rischio.

5.3 La scelta della via, della modalità di spedizione, dell'imballaggio e del trasportatore avviene da parte del Venditore secondo ragionevole discrezione e senza garanzia della spedizione più economica o più rapida. Un'assicurazione del trasporto viene stipulata solo su espressa richiesta e a spese dell'Acquirente.

5.4 Le consegne parziali sono ammesse e possono essere fatturate separatamente, purché non siano inesigibili per l'Acquirente.

5.5 Gli Incoterms si applicano solo se espressamente concordati nell'offerta o nella conferma d'ordine. In tal caso valgono gli Incoterms 2020 nella clausola di volta in volta indicata.

5.6 In caso di ritiro in proprio concordato, l'Acquirente deve ritirare la merce entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di messa a disposizione. Qualora l'Acquirente sia in mora nell'accettazione o nel ritiro, il rischio passa a lui dal giorno dell'avviso di messa a disposizione. Il Venditore ha il diritto di fatturare costi di magazzinaggio pari allo 0,5 percento del valore netto della fattura per ogni settimana iniziata, comunque non oltre il cinque percento. Resta riservata la prova di costi effettivamente superiori.

5.7 L'Acquirente deve provvedere a un accesso idoneo, a un punto di scarico e al personale di scarico. Tempi di attesa e viaggi a vuoto imputabili all'Acquirente vengono fatturati separatamente.

§ 6 Termini di consegna e forza maggiore

6.1 I termini e le scadenze di consegna indicati sono indicazioni orientative non vincolanti, salvo che siano stati espressamente concordati in forma testuale come vincolanti o come affare a termine fisso.

6.2 Il termine di consegna decorre al più presto dalla conferma d'ordine, ma non prima del chiarimento completo di tutti i dettagli tecnici e commerciali, non prima della fornitura di tutti i documenti, autorizzazioni e nulla osta a carico dell'Acquirente e non prima del ricevimento di un acconto concordato.

6.3 Eventi di forza maggiore e altre circostanze non imputabili al Venditore lo liberano, per la durata dei loro effetti, dai suoi obblighi di consegna e prorogano adeguatamente il termine di consegna. Sono considerati tali in particolare:

  • guerra, guerra civile, attentati terroristici, sommosse nonché provvedimenti autoritativi, embarghi e sanzioni,
  • eventi naturali, incendio, alluvione, epidemie e pandemie nonché disposizioni delle autorità basate su di essi,
  • sciopero, serrata e altre vertenze sindacali, anche presso i fornitori a monte e le imprese di trasporto,
  • carenza di energia e materie prime, interruzioni delle vie di trasporto, guasto dei mezzi di trasporto, attacchi informatici e guasto di sistemi IT essenziali,
  • approvvigionamento a monte non tempestivo o non corretto, purché il Venditore abbia concluso un'operazione di copertura congrua e la mancata fornitura non gli sia imputabile.

6.4 Se l'impedimento perdura per oltre tre mesi, entrambe le parti contrattuali hanno il diritto di recedere dal contratto relativamente alla parte di fornitura interessata. Da ciò non derivano diritti al risarcimento del danno. I pagamenti già effettuati per forniture non eseguite vengono rimborsati.

6.5 Qualora il Venditore sia in mora nella consegna, l'Acquirente deve fissare per iscritto un congruo termine supplementare di almeno quattordici giorni di calendario. Solo dopo l'inutile decorso di tale termine supplementare l'Acquirente può recedere dal contratto relativamente alla parte di fornitura interessata. Penali di mora, penalità o risarcimenti forfettari valgono solo in caso di espresso accordo in forma testuale.

§ 7 Riserva di proprietà

7.1 La merce consegnata rimane di proprietà illimitata del Venditore fino al pagamento integrale del prezzo di acquisto comprensivo di interessi, spese e costi (merce sotto riserva). Inoltre la merce rimane di proprietà del Venditore fino al completo adempimento di tutti i crediti del Venditore derivanti dal rapporto commerciale con l'Acquirente, nella misura consentita dal diritto imperativo.

7.2 L'Acquirente deve custodire con cura la merce sotto riserva, immagazzinarla possibilmente separatamente, mantenerla riconoscibile come proprietà del Venditore e assicurarla a proprie spese contro incendio, acqua, tempesta e furto al valore a nuovo. L'Acquirente cede sin d'ora al Venditore, che accetta la cessione, i diritti derivanti da tali contratti di assicurazione nella misura del valore della merce sotto riserva.

7.3 L'Acquirente è autorizzato a rivendere la merce sotto riserva solo nell'ambito del normale esercizio commerciale e solo finché non si trovi in mora nel pagamento. Sono vietati il pegno, la cessione a scopo di garanzia e altre disposizioni che mettano in pericolo la proprietà del Venditore.

7.4 L'Acquirente cede sin d'ora al Venditore tutti i crediti che gli derivano dalla rivendita della merce sotto riserva nei confronti dei suoi acquirenti, nella misura del valore netto in fattura della merce sotto riserva. Il Venditore accetta tale cessione. L'Acquirente è tenuto a rendere evidente la cessione nei propri libri, in particolare nella contabilità delle partite aperte, mediante apposita annotazione, e a dimostrarlo al Venditore su richiesta.

7.5 L'Acquirente rimane autorizzato, fino a revoca, alla riscossione dei crediti ceduti. In caso di mora nel pagamento, di peggioramento delle condizioni patrimoniali o di apertura di una procedura d'insolvenza, tale autorizzazione si estingue. In tal caso l'Acquirente deve, su richiesta, comunicare immediatamente al Venditore i crediti ceduti unitamente ai debitori, consegnare tutti i documenti necessari alla riscossione e rendere nota la cessione ai propri acquirenti. Il Venditore è a sua volta autorizzato a darne comunicazione.

7.6 Un'eventuale lavorazione, trasformazione, rielaborazione o taglio della merce sotto riserva da parte dell'Acquirente avviene sempre per incarico e per conto del Venditore, senza che ne derivino obblighi per quest'ultimo. Qualora la merce sotto riserva venga lavorata, unita o mescolata con altri beni non appartenenti al Venditore, il Venditore acquista la comproprietà sul nuovo bene in proporzione al valore in fattura della merce sotto riserva rispetto al valore degli altri beni lavorati al momento della lavorazione. L'Acquirente custodisce gratuitamente il nuovo bene per il Venditore.

7.7 In caso di accessi di terzi alla merce sotto riserva, in particolare in caso di pignoramento, l'Acquirente deve segnalare la proprietà del Venditore e informarne immediatamente il Venditore in forma testuale. I costi di un intervento, di un'azione di rivendicazione o di altre misure a tutela della proprietà sono a carico dell'Acquirente, nella misura in cui non siano rimborsati da terzi.

7.8 In caso di mora nel pagamento o di violazione di obblighi contrattuali essenziali, il Venditore ha il diritto di riprendere la merce sotto riserva a spese dell'Acquirente. A tal fine l'Acquirente concede al Venditore o ai suoi incaricati l'accesso ai propri locali commerciali e di magazzino e acconsente alla rimozione. La ripresa o l'esercizio della riserva di proprietà vale come recesso dal contratto solo se il Venditore lo dichiara espressamente in forma testuale.

7.9 Il Venditore ha il diritto di realizzare al meglio la merce sotto riserva ripresa. Il ricavato della realizzazione viene imputato ai crediti aperti dopo detrazione di adeguati costi di ripresa e realizzazione, forfettariamente pari al dieci percento del ricavato. Resta riservata a entrambe le parti la prova di costi effettivamente inferiori o superiori.

7.10 Qualora il valore realizzabile delle garanzie concesse al Venditore superi di oltre il venti percento i crediti da garantire, il Venditore libera, su richiesta dell'Acquirente, garanzie a sua scelta.

7.11 In caso di forniture in altri ordinamenti giuridici nei quali la riserva di proprietà nella forma di cui sopra non sia efficace, l'Acquirente deve adottare tutte le misure e rendere tutte le dichiarazioni necessarie a costituire una garanzia equivalente, e collaborare a tal fine.

§ 8 Obbligo di verifica e di denuncia dei vizi

8.1 L'Acquirente deve verificare la merce immediatamente dopo la consegna quanto a quantità, caratteristiche, dimensioni, materiale e marcatura, e comunque entro cinque giorni lavorativi dalla consegna. Le disposizioni del § 377 UGB si applicano con questa specificazione.

8.2 I vizi riconoscibili, le difformità di quantità e le forniture errate devono essere denunciati in forma testuale entro cinque giorni lavorativi dalla consegna, i vizi occulti entro cinque giorni lavorativi dalla scoperta. La denuncia deve descrivere con precisione il vizio e contenere il numero del documento di trasporto o della fattura, il numero di lotto o di colata nonché fotografie significative.

8.3 I danni da trasporto e le quantità mancanti devono inoltre essere denunciati immediatamente al vettore che effettua la consegna e annotati sulla lettera di vettura o sul documento di trasporto. In mancanza di tale annotazione, decadono i diritti per danni da trasporto.

8.4 In mancanza di una denuncia tempestiva o regolare, la merce si considera approvata. In tal caso sono esclusi i diritti dell'Acquirente derivanti da garanzia, dal risarcimento del danno per il vizio stesso nonché da errore sull'assenza di vizi.

8.5 Qualora la merce venga lavorata, tagliata, rivestita, saldata o installata, essa si considera approvata quanto a tutti i vizi riconoscibili prima della lavorazione.

8.6 La merce contestata deve essere conservata invariata fino al chiarimento e resa accessibile al Venditore per l'ispezione o a lui inviata su richiesta. Una restituzione senza il previo consenso del Venditore avviene a spese e rischio dell'Acquirente.

§ 9 Garanzia

9.1 Il Venditore garantisce che al momento della consegna la merce rispetta le caratteristiche espressamente concordate nella conferma d'ordine e le pertinenti norme dei materiali. Caratteristiche ulteriori sono dovute solo se espressamente promesse in forma testuale.

9.2 Il termine di garanzia è di dodici mesi dalla consegna della merce. La presunzione di cui al § 924 ABGB è esclusa. L'Acquirente deve provare che il vizio era già presente al momento della consegna.

9.3 In caso di denuncia dei vizi legittima e tempestiva, spetta al Venditore la facoltà di scelta tra eliminare il vizio mediante riparazione o fornire un bene sostitutivo privo di vizi. Solo qualora riparazione e sostituzione falliscano, siano impossibili o sproporzionate, l'Acquirente può richiedere la riduzione del prezzo o, in caso di vizi non lievi, la risoluzione.

9.4 Il Venditore è un rivenditore e non produce esso stesso la merce. La garanzia si limita alle caratteristiche al momento della consegna all'Acquirente. Il Venditore ha il diritto di rinviare dapprima l'Acquirente all'esercizio dei diritti di garanzia a lui ceduti nei confronti del fornitore a monte o del produttore. Il Venditore risponde in via sussidiaria qualora l'azione nei confronti del fornitore a monte resti infruttuosa o sia priva di prospettive.

9.5 Sono esclusi dalla garanzia i vizi riconducibili a naturale usura, immagazzinamento, movimentazione, montaggio o messa in servizio impropri, inosservanza di indicazioni di lavorazione, norme o istruzioni del produttore, mezzi d'esercizio inidonei, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, corrosione dovuta a fluidi inidonei per il materiale, sovrasollecitazione, influssi costruttivi o d'esercizio nonché interventi di terzi.

9.6 I costi di smontaggio e montaggio, i costi di montaggio e smontaggio, i costi di viaggio, trasporto e trasferta nonché altre spese connesse all'eliminazione del vizio non sono a carico del Venditore, nella misura consentita dalla legge. Il diritto di regresso di cui al § 933b ABGB è escluso.

9.7 La rivendicazione di diritti di garanzia non libera l'Acquirente dal suo obbligo di pagamento e non lo autorizza a trattenere importi esigibili.

9.8 In caso di denuncia dei vizi infondata, l'Acquirente deve rimborsare al Venditore le spese sostenute per verifica, perizia e trasporto.

§ 10 Responsabilità e risarcimento del danno

10.1 Il Venditore risponde solo dei danni causati con dolo o colpa grave. La responsabilità per colpa lieve è esclusa. Da tale esclusione sono esclusi i danni alle persone nonché i casi di responsabilità legale imperativa.

10.2 È escluso il risarcimento di danni conseguenti, danni indiretti, mancato guadagno, interruzioni di produzione e d'esercizio, costi di fermo e di attesa, mancato utilizzo, perdite di interessi, spese risparmiate, perdita di dati nonché di danni derivanti da pretese di terzi, in particolare da penali contrattuali dell'Acquirente nei confronti dei propri acquirenti.

10.3 La responsabilità del Venditore è limitata, quanto all'importo, al valore netto dell'ordine da cui il diritto è derivato, comunque non oltre il massimale della polizza di responsabilità civile d'esercizio del Venditore.

10.4 I diritti al risarcimento del danno dell'Acquirente devono essere fatti valere giudizialmente, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla conoscenza del danno e del danneggiante.

10.5 La sussistenza della colpa grave deve essere provata dal danneggiato. Le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono anche per la responsabilità personale di collaboratori, rappresentanti e ausiliari del Venditore.

10.6 Per le prestazioni gratuite, in particolare per informazioni tecniche, consulenza e raccomandazioni d'impiego, il Venditore risponde solo in caso di dolo.

§ 11 Responsabilità da prodotto

11.1 Le pretese di regresso ai sensi del § 12 della legge sulla responsabilità da prodotto sono escluse, salvo che l'avente diritto al regresso dimostri che il difetto è stato causato nella sfera del Venditore e per colpa almeno grave.

11.2 L'Acquirente si impegna a trasferire ai propri acquirenti la presente limitazione di responsabilità, nella misura giuridicamente consentita.

11.3 L'Acquirente deve documentare la merce consegnata in modo che sia sempre possibile una tracciabilità per lotto o colata, e a supportare il Venditore in un'eventuale azione di richiamo.

§ 12 Certificati dei materiali, norme e omologazioni

12.1 Certificati di collaudo e attestati dei materiali secondo EN 10204 vengono forniti solo se espressamente co-ordinati. Vengono fatturati separatamente e si riferiscono esclusivamente al lotto certificato dal rispettivo produttore.

12.2 Il Venditore è un rivenditore e trasmette invariati gli attestati dei fornitori a monte e dei produttori. Una verifica tecnica dei materiali propria della merce non ha luogo e non è dovuta.

12.3 Omologazioni, certificazioni e attestati di utilizzabilità, in particolare nella protezione antincendio e nel teleriscaldamento, sono dovuti solo se espressamente promessi nell'offerta o nella conferma d'ordine. La verifica che la merce corrisponda ai requisiti amministrativi, normativi e contrattuali vigenti per il concreto progetto edilizio compete all'Acquirente.

§ 13 Annullamento e reso

13.1 Un annullamento o una modifica dell'ordine da parte dell'Acquirente è possibile solo con l'espresso consenso del Venditore in forma testuale.

13.2 Produzioni speciali, tagli, merce rivestita, operazioni triangolari e merce su ordinazione vincolata al laminatoio sono esclusi da annullamento e reso.

13.3 Un reso di merce di magazzino presuppone il previo consenso del Venditore ed è possibile solo per merce inutilizzata, non danneggiata e nell'imballaggio originale entro quattordici giorni di calendario dalla consegna. Viene fatturata una commissione di gestione del venti percento del valore netto della merce, comunque almeno 50 euro. La restituzione avviene a spese e rischio dell'Acquirente.

§ 14 Commercio estero, controllo delle esportazioni e sanzioni

14.1 La fornitura è soggetta alla condizione che ad essa non si oppongano ostacoli dovuti a norme nazionali o internazionali del diritto del commercio estero, in particolare disposizioni di controllo delle esportazioni, embargo e sanzioni dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite o degli Stati Uniti d'America.

14.2 L'Acquirente si impegna a non fornire né trasferire la merce consegnata, né direttamente né indirettamente, a persone, organizzazioni o paesi sanzionati e a rispettare le vigenti restrizioni alla riesportazione. Su richiesta l'Acquirente deve fornire dichiarazioni di destinazione finale.

14.3 Il Venditore ha il diritto di recedere dal contratto qualora le autorizzazioni necessarie non vengano rilasciate o qualora sussistano fondati indizi di una violazione delle disposizioni sopra citate. In tal caso i diritti al risarcimento del danno dell'Acquirente sono esclusi.

§ 15 Diritti di proprietà, documenti e riservatezza

15.1 Su offerte, calcoli, disegni, campioni e altri documenti del Venditore, quest'ultimo si riserva tutti i diritti di proprietà e d'autore. Essi non possono essere né riprodotti né resi accessibili a terzi senza consenso e devono essere restituiti immediatamente su richiesta.

15.2 Entrambe le parti contrattuali si impegnano a trattare in modo riservato tutte le informazioni non manifeste dell'altra parte acquisite nel corso del rapporto commerciale e a utilizzarle solo per finalità di adempimento del contratto. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto commerciale.

15.3 Il Venditore ha il diritto, previo consenso, di indicare l'Acquirente come cliente di riferimento.

§ 16 Protezione dei dati

16.1 Il Venditore tratta i dati personali dell'Acquirente e dei suoi referenti esclusivamente per l'adempimento del contratto, per l'assolvimento di obblighi di legge nonché per la tutela di interessi legittimi, secondo le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati e della legge sulla protezione dei dati.

16.2 Informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati, sui periodi di conservazione e sui diritti degli interessati sono reperibili nell'informativa sulla privacy su www.rohrline.at.

16.3 Il Venditore ha il diritto, nell'ambito della verifica della solvibilità, di richiedere informazioni presso agenzie di informazioni creditizie nonché, in caso di mora nel pagamento, di trasmettere i dati necessari al recupero del credito a società di recupero crediti e a rappresentanti legali.

§ 17 Disposizioni finali

17.1 Luogo di adempimento per la consegna e il pagamento è la sede del Venditore in 3484 Grafenwörth.

17.2 Quale foro esclusivo per tutte le controversie derivanti da o connesse al presente rapporto contrattuale, inclusa la questione della sua valida conclusione, viene convenuto il Tribunale regionale (Landesgericht) di St. Pölten. Il Venditore ha inoltre il diritto di convenire in giudizio l'Acquirente anche presso il suo foro generale.

17.3 Si applica il diritto austriaco con esclusione delle sue norme di rinvio e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

17.4 La cessione a terzi di diritti dell'Acquirente nei confronti del Venditore richiede il consenso del Venditore in forma testuale.

17.5 Qualora singole disposizioni delle presenti CGV siano o divengano in tutto o in parte inefficaci o inattuabili, l'efficacia delle restanti disposizioni ne resta impregiudicata. Alla disposizione inefficace subentra una regolamentazione efficace che più si avvicina allo scopo economico della disposizione inefficace.

17.6 Qualora le presenti CGV vengano tradotte in altre lingue, in caso di dubbio è determinante la versione tedesca.

17.7 Le presenti CGV sono consultabili su www.rohrline.at e vengono trasmesse all'Acquirente in qualsiasi momento su richiesta in forma testuale.

Versione agosto 2026, Rohrline, 3484 Grafenwörth